Descrizione
ORD. N. 51/2026 del 02/07/2026
OGGETTO: Rettifica parziale dell'Ordinanza n. 48/2026 – Posticipo dell'orario di decorrenza del divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro durante gli eventi estivi.
IL TITOLARE DI EQ DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
RICHIAMATE:
PRESO ATTO dello svolgimento degli eventi estivi organizzati dall’ Amministrazione Comunale nel centro cittadino;
CONSIDERATO che le manifestazioni in programma richiameranno un rilevante afflusso di pubblico;
RILEVATO che l'utilizzo di contenitori in vetro e di altri materiali potenzialmente idonei a provocare lesioni, se abbandonati o impropriamente utilizzati, può costituire un concreto pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana;
CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori valutazioni organizzative connesse allo svolgimento delle manifestazioni estive, si rende opportuno posticipare l'orario di decorrenza del divieto previsto dall'Ordinanza n. 48/2026, fissandone l'inizio alle ore 19:30 anziché alle ore 15:00, in quanto il maggiore afflusso di pubblico è previsto nelle ore serali;
VISTI gli artt. 107 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
ORDINA
Di rettificare l'Ordinanza n. 48/2026 del 26/06/2026 disponendo che il divieto ivi previsto trovi applicazione
dalle ore 19:30 alle ore 06:00 del giorno successivo, anziché dalle ore 15:00 alle ore 06:00, restando invariato
ogni altro contenuto della stessa.
DISPONE
Che copia della presente venga trasmessa:
Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 così come previsto dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. La Polizia Locale e le altre Forze dell’ordine sono incaricate di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.
A norma dell’art.3 c.4° della L.07/08/1990 n°241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della L.06/12/1971 n°1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 gg. con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Isp. Capo SULO Isabel
OGGETTO: Rettifica parziale dell'Ordinanza n. 48/2026 – Posticipo dell'orario di decorrenza del divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro durante gli eventi estivi.
IL TITOLARE DI EQ DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
RICHIAMATE:
- L’Ordinanza nr. 43/2026;
- L’Ordinanza nr. 45/2026;
- L’Ordinanza nr. 47/2026;
- L’Ordinanza nr. 48/2026;
PRESO ATTO dello svolgimento degli eventi estivi organizzati dall’ Amministrazione Comunale nel centro cittadino;
CONSIDERATO che le manifestazioni in programma richiameranno un rilevante afflusso di pubblico;
RILEVATO che l'utilizzo di contenitori in vetro e di altri materiali potenzialmente idonei a provocare lesioni, se abbandonati o impropriamente utilizzati, può costituire un concreto pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana;
CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori valutazioni organizzative connesse allo svolgimento delle manifestazioni estive, si rende opportuno posticipare l'orario di decorrenza del divieto previsto dall'Ordinanza n. 48/2026, fissandone l'inizio alle ore 19:30 anziché alle ore 15:00, in quanto il maggiore afflusso di pubblico è previsto nelle ore serali;
VISTI gli artt. 107 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
ORDINA
Di rettificare l'Ordinanza n. 48/2026 del 26/06/2026 disponendo che il divieto ivi previsto trovi applicazione
dalle ore 19:30 alle ore 06:00 del giorno successivo, anziché dalle ore 15:00 alle ore 06:00, restando invariato
ogni altro contenuto della stessa.
DISPONE
Che copia della presente venga trasmessa:
- al Comando di Polizia Locale di Millesimo e a tutte le Forze dell’ordine per l’osservanza della presente;
- Alla Stazione Carabinieri di Millesimo;
- alla Pro Loco Millesimo A.P.S.
Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 così come previsto dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. La Polizia Locale e le altre Forze dell’ordine sono incaricate di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.
A norma dell’art.3 c.4° della L.07/08/1990 n°241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della L.06/12/1971 n°1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 gg. con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Isp. Capo SULO Isabel