Integrazione dell’Ordinanza nr. 45/2026 recante il divieto temporaneo di vendita per asporto e somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro e materiali potenzialmente pericolosi in occasione degli eventi estivi

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Integrazione dell'Ordinanza nr. 45/2026 recante il divieto temporaneo di vendita per asporto e somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro e materiali potenzialmente pericolosi in occasione degli eventi estivi

Data:

26 Giugno 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

IL TITOLARE DI EQ DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RICHIAMATE:

  • L’Ordinanza nr. 43/2026;
  • L’Ordinanza nr. 45/2026, con la quale è già stato disposto il divieto temporaneo di vendita per asporto e somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro e materiali potenzialmente pericolosi nelle giornate di venerdì 10 luglio 2026 e sabato 01 agosto 2026;
  • L’Ordinanza nr. 47/2026;
VISTA la nota prot. n. 04342 del 03/06/2026 da parte della Pro Loco Millesimo A.P.S., con sede in Piazza IV Novembre n. 1, Millesimo (SV) P. IVA 00980940092, con la quale hanno comunicato il programma delle manifestazioni estive organizzate sul territorio comunale;

PRESO ATTO dello svolgimento degli eventi estivi organizzati dall’ Amministrazione Comunale nel centro cittadino;

CONSIDERATO che le ulteriori manifestazioni in programma richiameranno un rilevante afflusso di pubblico;

RILEVATO che l'utilizzo di contenitori in vetro e di altri materiali potenzialmente idonei a provocare lesioni, se abbandonati o impropriamente utilizzati, può costituire un concreto pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana;

VISTA la nota della Prefettura di Savona n. 15663 del 09/06/2017 riguardante “Pubbliche Manifestazioni - Aspetti di safety e security emanata anche a seguito della direttiva del Capo della Polizia in occasione dei fatti avvenuti a Torino”;

RITENUTO opportuno, per esigenze di tutela della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza urbana, estendere anche alle ulteriori giornate interessate dagli eventi il divieto già disposto con l'Ordinanza n. 45/2026;

VISTI gli artt. 107 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

Ad integrazione dell'Ordinanza n. 45/2026, dalle ore 15:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, nelle

seguenti giornate:

  • mercoledì 01 luglio 2026;
  • venerdì 03 luglio 2026;
  • sabato 04 luglio 2026;
  • mercoledì 08 luglio 2026;
  • mercoledì 15 luglio 2026;
  • giovedì 16 luglio 2026;
  • sabato 18 luglio 2026;
  • mercoledì 22 luglio 2026;
  • è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro, bottiglie, bicchieri in vetro, lattine, stoviglie in ceramica/coccio e posate in metallo;
  • le bevande potranno essere somministrate e vendute esclusivamente in contenitori e stoviglie monouso di carta o materiale plastico leggero;
  • il divieto si applica agli esercizi commerciali in sede fissa, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, ai laboratori artigianali alimentari, agli operatori su area pubblica, nonché ai distributori automatici.
Sono esclusi dal presente divieto:

  • i servizi di ristorazione con somministrazione effettuata esclusivamente ai tavoli all'interno dei locali o nelle aree esterne regolarmente autorizzate e delimitate;
  • l’utilizzo interno di stoviglie e contenitori non destinati all’asporto.
DISPONE

Che copia della presente venga trasmessa:

  • al Comando di Polizia Locale di Millesimo e a tutte le Forze dell’ordine per l’osservanza della presente;
  • Alla Stazione Carabinieri di Millesimo;
  • alla Pro Loco Millesimo A.P.S.
AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 così come previsto dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. La Polizia Locale e le altre Forze dell’ordine sono incaricate di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.

A norma dell’art.3 c.4° della L.07/08/1990 n°241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della L.06/12/1971 n°1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 gg. con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Isp. Capo SULO Isabel

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Ultimo aggiornamento: 26/06/2026, 15:26

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