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Informazioni in merito alle regole di calcolo della tariffa, alle variabili, alle riduzioni e alle imposte applicabili

Regole di calcolo della tariffa

UTENZE DOMESTICHE – ABITAZIONE DI 100 MQ CON TRE COMPONENTI

Per un’abitazione di 100mq il totale dovuto, considerando l’addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 267,54 calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 1,023

Tariffa variabile: € 1,525

Quota fissa: € 1,023 * 100= €102,30

Quota variabile: € 1,525 * 100=152,50

Totale imposta: € 102,30 + € 152,50=€ 254,80

Totale: € 254,80+ 5 % = € 267,54

UTENZE NON DOMESTICHE – UFFICI E AGENZIE

Per un ufficio di 100mq il totale dovuto, considerando l’addizionale provinciale pari al 4% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 353,85, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 1,532

Tariffa variabile: € 2,695

Quota fissa: €1,532* 100= € 153,20

Quota variabile: € 2,695 * 100= € 269,50

Totale imposta: € 153,20+ € 269,50= € 422,70

Totale: € 422,70 + 5 % = 443,84

TARIFFE VIGENTI PER L’ANNO 2022

Variabili

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nella sezione precedente.

VARIABILI UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Riduzioni

Sono attualmente previste le seguenti riduzioni:

UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico la tariffa è ridotta di una somma stabilita annualmente dall’amministrazione comunale L’applicazione della riduzione è preceduta da apposita richiesta contenente l’impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l’accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente sarà inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nell’ambito del territorio comunale, un orto, un giardino o un’area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 metri quadrati per abitante del nucleo familiare. La tariffa del tributo è ridotta, sia nella quota fissa sia nella quota variabile, del 10% nell’ipotesi di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando

espressamente di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune.

UTENZE NON DOMESTICHE

La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30 %, a condizione che:

  • l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
  • le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

Per la specifica disciplina e le modalità di accesso a tali riduzioni si rimanda a quanto disposto dagli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 25, del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) consultabile nell’apposita sezione “REGOLAMENTO TARI”.

Imposte applicabili

Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI.

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